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Professionista, impresa o società. Il conto con il suo codice ATECO
Cinque strade affiancate con i parametri 2026, e il punto in cui conviene cambiare. Il fisco non fa sconti, ma qualche volta lascia scegliere.
Il conto, una strada accanto all’altra
Perché cambia
Quando conviene passare
Quanto resta a lei ogni anno, da 20.000 a 300.000 euro di ricavi. I costi crescono nella stessa proporzione di oggi, i dipendenti restano quelli, la SRL usa ogni volta il compenso che rende di più. Per le società la linea è la sua parte di socio 1, con l’utile lasciato in società al netto del 26% futuro*. La semplificata segue la stessa linea della SRL.
I numeri del grafico
Versione 2026 (3.5) · parametri aggiornati al 18/10/2026 · verificati su fonti ufficiali, salvo i valori segnati con *
Restano fuori le voci che si valutano caso per caso, come i benefit degli amministratori. I rimborsi spese entrano solo per l’amministratore della SRL, e non come guadagno.
Un simulatore fa i conti. La scelta la facciamo insieme.
Contano anche cose che qui non entrano, la famiglia, gli altri redditi, i piani dei prossimi anni, i rischi di una contestazione. Ne parliamo con i suoi numeri veri.
I valori con il segno *
Parametri raccolti dallo studio il 12/10/2026 su Normattiva, circolari INPS, Regione Puglia e MEF. Quelli che seguono non sono ancora confermati su una fonte primaria, sono stime o sono ipotesi di calcolo.
- Addizionale comunale di Bari 0,8% con esenzione fino a 15.000 euro. Confermata per il 2025, per il 2026 la riporta solo la bozza dell’elenco dell’Agenzia delle Entrate.
- Le casse professionali hanno aliquote, contributi minimi e integrativo propri, non ancora raccolti, e molte chiedono il minimo anche con un reddito basso. Si usa solo l’aliquota soggettiva inserita, quindi con redditi piccoli i contributi veri possono essere più alti.
- Sul compenso da amministratore si applica la detrazione dell’art. 13, commi 1 e 1.1, TUIR, per l’anno intero. Gestione separata al 35,03%, oppure al 24% per chi è già iscritto ad artigiani, commercianti, a una cassa o lavora come dipendente. Se a chi ha già un’altra copertura spetti anche l’1,31% DIS-COLL è da verificare.
- Detrazione dell’art. 13, commi 5 e 5-ter, TUIR, calcolata sul reddito complessivo prima dei contributi previdenziali, che si deducono dopo come oneri, compresi i 50 euro in più fra 11.000 e 17.000 euro. Non entrano oneri deducibili e detraibili, familiari a carico e i tagli previsti per i redditi molto alti.
- Costi annui della SRL stimati al minimo delle forbici dello studio, contabilità 2.500, deposito bilancio 130, PEC e firma 50, conto 100, libri sociali 309,87 (516,46 con capitale oltre 516.456,90), diritto camerale 120. Tassa libri e diritto camerale da verificare.
- IRAP Puglia 4,82%. Il costo dei dipendenti si deduce per intero, come per il tempo indeterminato (art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. 446/1997). Con una base fino a 180.759,91 euro si toglie anche la deduzione forfettaria di 8.000 euro, che scende a 6.000, 4.000 e 2.000 fino a 180.999,91 (art. 11, comma 4-bis, lett. a). Il compenso dell’amministratore e i suoi contributi non si deducono ai fini IRAP, ma l’IRAP che ci pagano sopra si deduce dall’IRES (art. 2, comma 1, DL 201/2011). Per energia ed estrazione l’aliquota è più alta, elenco dei codici da verificare. Apprendisti, disabili, tempo determinato e l’IRAP del 10% sugli interessi passivi non sono nel conto.
- Il socio che lavora in una SRL artigiana o commerciale con abitualità e prevalenza va iscritto all’INPS artigiani o commercianti. Il minimale si paga sempre. Sopra il minimale l’INPS chiede i contributi sulla quota del reddito d’impresa della società che spetta al socio, distribuita o no (art. 3-bis DL 384/1992, circolari INPS 102/2003 e 84/2021), cioè la quota dell’imponibile IRES, ed è l’ipotesi da cui parte il conto. Con l’ordinanza Cass. n. 25377 del 16/09/2026 sono stati esclusi gli utili lasciati in società, che restano fuori finché non arrivano al socio. Seguirla oggi vuol dire mettere in conto un contenzioso con l’INPS, e in questa ipotesi la base è il dividendo lordo che il socio riceve. Il professionista senza cassa che lavora nella sua SRL di servizi va alla gestione commercianti, e il simulatore lo conta già in modalità semplice. Il professionista con cassa resta alla cassa. Il testo integrale dell’ordinanza lo studio non l’ha ancora letto. Il solo minimale resta come terza ipotesi, la più ottimista. I contributi del socio senza compenso non trovano un reddito da cui dedursi, perché i dividendi sono tassati alla fonte, salvo che abbia uno stipendio o una pensione, e allora si deducono da quelli. La base vera va valutata caso per caso.
- I coefficienti si leggono ancora sui codici ATECO 2007 (art. 1, D.Lgs. 81/2025). Nuovi coefficienti sui codici 2025 non risultano approvati al 13/10/2026. Le visure dal 1° aprile 2025 riportano il codice 2025. Con il codice 2025 il simulatore applica il raccordo solo dove il coefficiente cambia, 47.8 e 46.7 (veicoli, nel 2007 divisione 45) e 95.3 (riparazione di veicoli, nel 2007 45.20) al 40%, la divisione 45 che nel 2025 non esiste, 46.18.41-46.18.45 (intermediari di veicoli) al 40%, 93.13.01 (yoga e pilates, nel 2007 corsi sportivi 85.51) al 78%, e chiede il codice 2007 per le nuove intermediazioni 47.9, 55.4, 56.4, 95.4, 43.60, 85.61, 86.97 e 87.91. Per 86.99, 82.10, 80.09, 55.90, 68.20.02, 68.31 e pochi altri, che raccolgono attività con coefficienti diversi, avvisa di controllare il codice 2007. Negli altri casi la lettura è la stessa. Il commercio su area pubblica nel 2025 non ha un codice proprio, e per i prodotti non alimentari nel 2007 il coefficiente era il 54%. Fonte, tavola di raccordo ISTAT ATECO 2025 – 2022 aggiornata al 15/07/2026, letta per intero dallo studio il 13/10/2026.
- Il costo aziendale dei dipendenti riduce l’utile nell’ordinario e nella SRL. Nel forfettario non riduce la base, che resta quella presunta, ma esce dalla tasca, e conta per il limite di 20.000 euro di spese per il personale (art. 1, comma 54, lett. b, L. 190/2014), qui confrontato con il costo che inserisce.
- Con uno stipendio le imposte dell’attività sono quelle in più rispetto al solo stipendio, con la detrazione dell’art. 13, comma 1, TUIR sul reddito complessivo. Il taglio del cuneo fiscale entra nel conto, la somma esente fino a 20.000 euro di reddito complessivo (7,1%, 5,3% o 4,8% dello stipendio) e l’ulteriore detrazione di 1.000 euro fra 20.000 e 32.000 che scende a zero a 40.000 (art. 1, commi 4-9, L. 207/2024). Il reddito dell’attività può farli perdere. Nel forfettario il reddito conta per detrazioni e cuneo dello stipendio anche se paga l’imposta sostitutiva (art. 1, comma 75, L. 190/2014), e i contributi che superano il reddito forfettario si deducono dallo stipendio (art. 1, comma 64, L. 190/2014 e istruzioni Redditi PF, righi LM49 e RP21). I contributi abbassano l’imponibile ma non il reddito su cui si misurano detrazioni e cuneo (istruzioni Redditi PF 2026, righi RN1, RN3 e RN4, circolare AdE 4/E/2025). La Gestione separata scende al 24% perché c’è già un’altra copertura, e lo stesso vale per chi è in pensione. Con la pensione il conto usa la detrazione dell’art. 13, comma 3, TUIR e niente taglio del cuneo (nota 17). Oltre 35.000 euro il forfettario è escluso, conta il reddito dell’anno prima e il limite cade se il rapporto è cessato. Il campo chiede il reddito, non lo stipendio lordo.
- Chi controlla una SRL che fa un’attività riconducibile alla sua non può restare nel forfettario (art. 1, comma 57, lett. d, L. 190/2014), e il controllo per l’Agenzia delle Entrate c’è anche con il 50% delle quote (risposta a interpello n. 151/2019). Fuori anche chi fattura soprattutto al datore di lavoro attuale o di uno dei due anni prima (lett. d-bis), salvo chi comincia dopo la pratica obbligatoria. Se la causa nasce in corso d’anno, per esempio entrando in una SNC, il forfettario resta per quell’anno e cessa dal successivo (art. 1, comma 71, L. 190/2014). Le colonne sono strade alternative, non si sommano, e chi partecipa a una società di persone o a uno studio associato è fuori dal forfettario (stessa lett. d). Forfettario e ordinario sono il conto di una persona sola su tutti i ricavi, società di persone e SRL quello di tutti i soci insieme, con il netto di ciascuno a parte. Il primo anno una parte dell’utile resta per legge a riserva, il 20% finché capitale e riserva non fanno 10.000 euro, altrimenti il 5% (artt. 2430 e 2463, comma 5, c.c.), e per la semplificata è la lettura del Notariato, studio 892/2013.
- Costituzione stimata al minimo delle forbici dello studio, 2.000 euro per la SRL ordinaria e 350 per la semplificata. Il notaio fa il suo preventivo.
- SNC e SAS. Il reddito della società va ai soci in proporzione alle quote, distribuito o no (art. 5 TUIR), e ciascuno paga l’IRPEF a scaglioni con le addizionali. La società paga l’IRAP al 4,82% con la deduzione forfettaria maggiorata di 13.000 euro, che scende a 9.750, 6.500 e 3.250 fino a 180.999,91 euro di base (art. 11, comma 4-bis, lett. d-bis, D.Lgs. 446/1997). Ogni socio che lavora con abitualità e prevalenza paga i contributi da artigiano o commerciante sulla sua quota, con il minimale anche in perdita e il massimale per ciascuno. La detrazione dell’art. 13, comma 5, TUIR spetta ai soci di società in contabilità semplificata (art. 66) e non a quelli in ordinaria. La semplificata vale fino a 500.000 euro di ricavi per i servizi e 800.000 per le altre attività (art. 18 DPR 600/1973), e il simulatore considera servizi i codici dalla divisione 49 in su. Una perdita della società non abbatte gli altri redditi dei soci, si porta agli anni dopo contro redditi d’impresa (art. 8, comma 3, TUIR). Nessun compenso ai soci, il loro lavoro passa dalla quota. Costi fissi stimati al minimo delle forbici dello studio, contabilità 2.500, PEC 50, conto 100, diritto camerale 120, niente tassa sui libri sociali e niente deposito del bilancio. Costituzione non stimata. Una SNC ha almeno due soci, una SAS almeno un accomandatario e un accomandante.
- Per la gestione commercianti la legge chiede la piena responsabilità dell’impresa e ne esonera solo i soci di SRL e i familiari coadiutori preposti al punto vendita (art. 1, comma 203, L. 662/1996). L’accomandante risponde nei limiti della quota e non può amministrare (artt. 2313 e 2320 c.c.), quindi di regola non si iscrive come titolare anche se lavora. Se lavora lo fa da dipendente o da familiare coadiutore, e quel costo va nel campo dei dipendenti. Se si ingerisce nella gestione perde la responsabilità limitata. In passato l’INPS ha preteso l’iscrizione di accomandanti che lavoravano in modo prevalente, quindi resta il rischio di una contestazione da valutare sul caso. Per l’accomandatario non basta la qualifica, l’INPS deve provare che lavora con abitualità e prevalenza (Cass. 27588/2016). Una sentenza recente sull’accomandante lavoratore non l’abbiamo letta.
- Studio associato, cioè associazione professionale (art. 5, comma 3, lett. c, TUIR). Reddito di lavoro autonomo imputato agli associati per quote, contributi di ciascuno alla Gestione separata o alla cassa sulla sua quota, detrazione dell’art. 13, comma 5, TUIR, IRAP dovuta perché per le Sezioni Unite (sentenze 7291 e 7371 del 2016) la forma associata è di per sé presupposto dell’imposta, con la stessa deduzione maggiorata delle società di persone. Costi fissi stimati 2.650 euro, senza diritto camerale. Le professioni con albo si esercitano in comune anche con la società tra professionisti (art. 10 L. 183/2011), che per l’Agenzia delle Entrate produce reddito d’impresa qualunque forma abbia (risoluzione 35/E/2018). Per un professionista la colonna SRL è quindi una STP in forma di SRL, ma il contributo integrativo e i minimi della cassa non sono nel conto. Con una cassa la colonna SRL resta visibile ma fuori dal confronto e dal grafico.
- Classifica, frase in alto e grafico confrontano quello che resta a lei. Per forfettario e ordinario è il netto della persona, per società di persone e SRL è la parte del socio 1, perché dividere il reddito fra più soci non mette più soldi in tasca a ciascuno. Il netto di tutti i soci resta nella colonna e nel grafico a barre. L’utile lasciato in società conta al 74%, al netto del 26% che pagherà quando arriverà ai soci. La SRL a regime distribuisce tutto l’utile, il primo anno la riserva legale resta in società e la colonna lo mostra a parte. I costi fissi delle società si aggiungono a quelli che scrive nel campo dei costi, quindi se lì mette già il commercialista della ditta il confronto penalizza un po’ le società.
- Altri redditi dei soci. Ogni socio può avere uno stipendio o una pensione, e la colonna mostra le imposte in più che paga per la sua quota rispetto a quel reddito da solo. Nella SNC, nella SAS e nello studio associato la quota si somma al reddito complessivo del socio (art. 5 TUIR), i contributi si deducono come oneri e detrazioni e addizionali si misurano sul totale. Con la pensione vale la detrazione dell’art. 13, comma 3, TUIR, 1.955 euro fino a 8.500 euro di reddito complessivo, poi in calo fino a 50.000, più 50 euro fra 25.000 e 29.000 (comma 3-bis), non cumulabile con quelle dei commi 1 e 5, e il simulatore applica la più favorevole. Il taglio del cuneo fiscale (L. 207/2024) non spetta sulla pensione. Nella SRL i dividendi pagano la ritenuta del 26% e restano fuori dall’IRPEF progressiva, quindi le imposte in più del socio con altri redditi sono zero, oppure un risparmio se lavora nella società e i suoi contributi da artigiano o commerciante si deducono dallo stipendio o dalla pensione. Chi ha una pensione paga la Gestione separata al 24%. Non entrano la riduzione del 50% dei contributi per i pensionati di artigiani e commercianti con più di 65 anni (art. 59, comma 15, L. 449/1997), il minimo di 713 euro della detrazione, che conta solo per periodi sotto l’anno, e gli effetti del reddito sulle prestazioni legate al reddito, cioè integrazione al minimo, assegno sociale, reversibilità e maggiorazioni, che vanno controllati sulla posizione INPS del socio. Testo dell’art. 13 letto il 15/10/2026 su una banca dati giuridica, da riscontrare su Normattiva.
- Rimborsi spese dell’amministratore di SRL. I rimborsi chilometrici con le tabelle ACI e le spese di viaggio, vitto e alloggio documentate per trasferte fuori dal comune della sede non sono reddito per l’amministratore (art. 51, comma 5, TUIR, richiamato dall’art. 52 per i compensi da amministratore). Gli restituiscono una spesa che ha già sostenuto, quindi il simulatore non li conta nel netto e li mostra a parte. Per la società sono un costo deducibile (art. 95, comma 3, TUIR), con i limiti dell’art. 164 TUIR per i veicoli e, per vitto e alloggio fuori dal comune, di 180,76 euro al giorno in Italia. Ai fini IRAP il simulatore non li deduce, scelta prudente. Le trasferte nel comune della sede sono reddito, salvo i rimborsi di trasporto documentati. Nella ditta individuale e nella società di persone il titolare non si rimborsa da solo, le spese di viaggio sono già costi dell’attività e vanno scritte nel campo dei costi.
- IVA. Il forfettario non applica l’IVA alle fatture e non detrae quella sugli acquisti (art. 1, comma 58, L. 190/2014). Ordinario, società di persone e SRL la addebitano e detraggono quella che pagano (art. 19 DPR 633/1972). Con clienti privati il simulatore tiene fermo il prezzo finale, quindi chi applica l’IVA incassa il prezzo diviso 1,22. Con clienti che sono aziende o professionisti l’IVA la recuperano loro e conta il prezzo senza IVA. Con i costi IVA compresa, per ordinario e società i costi valgono diviso 1,22. Tutto al 22%, senza le aliquote ridotte e senza separare i costi che l’IVA non l’hanno, come assicurazioni, bolli e affitti di abitazioni.
- SRL trasparente. Con l’opzione degli artt. 115 e 116 TUIR, che dura tre anni, il reddito della SRL va ai soci per quote come in una SNC, distribuito o no, e la società paga solo l’IRAP, con la deduzione di 8.000 euro. Si può scegliere con soci solo persone fisiche, non più di 10, e ricavi entro 5.164.569 euro. Il conto non mette compenso all’amministratore, fa pagare artigiani o commercianti sulla quota a chi lavora e non applica la detrazione dell’art. 13, comma 5, TUIR, per prudenza. Gli utili tassati così si distribuiscono poi senza la ritenuta del 26%.
- Chi si è iscritto per la prima volta nel 2025 alla gestione artigiani o commercianti può chiedere la riduzione del 50% dei contributi prevista dall’art. 1, comma 186, della L. 207/2024 (circolare INPS n. 83/2025, richiamata dalla circolare n. 14/2026). Il simulatore non la applica. DA VERIFICARE durata, quota di contributi interessata e cumulo con la riduzione del 35%.
Ipotesi di calcolo e fonti
Forfettario con coefficienti dell’Allegato 4 alla L. 190/2014, imposta sostitutiva 15% o 5%, contributi dedotti dalla base. I ricavi dell’anno valgono anche come ricavi dell’anno prima per l’accesso. Oltre 85.000 euro il regime si perde dall’anno dopo, e per quell’anno di passaggio il simulatore indica il netto ancora forfettario. Oltre 100.000 euro si perde nell’anno stesso, con l’IVA dall’operazione che supera la soglia e il reddito di tutto l’anno calcolato nel modo ordinario (circolare AdE 32/E/2023).
Ordinario con IRPEF 2026 a 23%, 33% e 43% (art. 11 TUIR come modificato dalla L. 199/2025), detrazione dell’art. 13 TUIR, addizionale regionale Puglia 2026 e comunale di Bari, dovute solo se è dovuta l’IRPEF. Le persone fisiche non pagano IRAP.
Contributi INPS 2026 dalle circolari n. 8 e n. 14 del 2026. Gestione separata 26,07% fino a 122.295 euro, 24% per chi è già assicurato altrove. Artigiani e commercianti con il contributo fisso sul minimale di 18.808 euro e le aliquote per fasce, massimale di 122.295 euro per chi non ha contributi prima del 1996.
Società di persone e studio associato per trasparenza (art. 5 TUIR), IRAP Puglia 4,82% con la deduzione dell’art. 11, comma 4-bis, lett. d-bis, D.Lgs. 446/1997, contributi di ciascun socio sulla sua quota. I contributi si deducono dal reddito complessivo, quindi con uno stipendio, se superano il reddito dell’attività, riducono le imposte sullo stipendio. Una perdita d’impresa invece non le riduce.
Dal 1° gennaio 2027 il forfettario e le altre norme sui redditi passano nel nuovo testo unico (D.Lgs. 117/2026, artt. 232-243 per il forfettario). Per il 2026 restano le norme citate qui.
SRL e SRL semplificata con lo stesso fisco (art. 2463-bis c.c.), IRES 24%, IRAP Puglia 4,82%, ritenuta 26% sui dividendi, Gestione separata dell’amministratore 35,03% o 24%, divisa due terzi alla società e un terzo all’amministratore. Quote dei soci libere, ciascun socio che lavora paga i contributi da artigiano o commerciante sulla sua quota, dividendi per quota con la ritenuta del 26% (art. 27 DPR 600/1973). Il compenso suggerito è quello che porta più in alto il netto di tutti i soci. Inquadramento secondo gli artt. 2082, 2222, 2229 e 2238 c.c. Acconti, crediti d’imposta e TFM non sono nel conto, l’IVA solo con le due domande sui clienti e sui costi.
Il conto è di un anno solo e per cassa, con ricavi, costi e contributi dell’anno, mentre le società in contabilità ordinaria e le SRL seguono la competenza. Le perdite non si riportano agli anni dopo. Il costo dei dipendenti si toglie per intero anche dall’IRAP, come per i contratti a tempo indeterminato.
Non ci sono la flat tax incrementale, che valeva solo per il 2023 (art. 1, commi 55-57, L. 197/2022), e l’IRES al 20% per chi reinvestiva gli utili, prevista per il solo 2025 (art. 1, commi 436-444, L. 207/2024) e non prorogata, quindi la SRL paga il 24%.

